Mobilità e assegnazione provvisoria
Mercoledì 24 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito di Giuseppe Valditara ha reso noti gli esiti delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024. Le comunicazioni sono giunte via mail a tutti gli aspiranti che hanno ottenuto o meno il trasferimento, ma è possibile consultare gli elenchi anche attraverso il portale Istanze Online, lo stesso dal quale si è avanzata richiesta.
Da quanto si evince, su un totale di 82282 domande, le richieste soddisfatte a livello nazionale sono state 44819, pari al 54,5% dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 40847 domande di mobilità territoriale e 3972 domande di mobilità professionale. In particolare, per ciò che riguarda la scuola dell’infanzia, su 11891 domande ne sono state accolte 6512 (54,8%); per la scuola primaria 14550 su 26198 (55%). Per le scuole di I grado, invece, su 16224 domande hanno trovato soddisfazione 8520 istanze (52,5%) e, infine, per le scuole di II grado 15237 su 32406 (47%). Numeri non molto alti che, come prevedibile, dimostrano che le misure concordate tra sindacati e MIM non hanno permesso a troppi docenti la possibilità di rientrare nella regione di residenza.
Un dato singolare riguarda la Lombardia dove in ben 17mila hanno richiesto il trasferimento altrove. Circa 5903 domande erano destinate al servizio in Sicilia. A queste, insieme a quelle per la Campania, la Calabria e la Puglia (per un totale del 52% delle istanze), però, soltanto un terzo dei docenti ha ottenuto esito positivo e nel 70% dei casi si è trattato di spostamenti tra province. Nello specifico, secondo il Corriere della Sera, gli insegnanti a lasciare la Lombardia sarebbero 1711 e solo poco più di mille dovrebbero poter tornare al Sud (562 in Sicilia, 209 in Calabria, 208 in Campania, 206 in Puglia).
Non si tratta, tuttavia, soltanto del desiderio di rientrare a casa: spesso, dietro le richieste dei docenti, si nascondono le difficoltà di sostenere una vita in realtà insostenibile, come quella milanese ad esempio, dai costi fin troppo elevati persino per un dipendente statale. Un tema su cui in questi giorni si sono fatti sentire anche gli studenti che hanno denunciato il caro affitti e non solo, e per il quale è necessario che la politica cominci a interrogarsi per garantire a tutti, lavoratori e non, il diritto all’abitare – e al vivere più che sopravvivere – sempre più negato.
Coloro che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale dovranno adesso contattare la scuola assegnata, verificare se si conosce già il plesso in cui si lavorerà, se la cattedra sarà su posto comune, potenziamento o mista, mettendo la scuola al corrente di proprie eventuali esigenze. Trattandosi di un trasferimento, il 1 settembre sarà obbligatoria la presa di servizio.
In generale, per tutti, dinanzi a insoddisfazione per la nuova sede affidata, se in possesso dei requisiti, il docente potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria ma solo in presenza di uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del Comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i Comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI.
Il docente che ottiene l’assegnazione provvisoria matura i punti relativi all’anzianità di servizio (6 punti per ciascun anno di servizio svolto), ma perde il punteggio di continuità nella scuola, che riguarda sia la mobilità che la graduatoria interna di istituto.
Come sappiamo, nella graduatoria interna di istituto, il punteggio di continuità di servizio viene attribuito già dal primo anno maturato (2 punti ogni anno entro il quinquennio; 3 a partire dal sesto anno). Nella mobilità, invece, il punteggio di continuità di servizio viene attribuito dopo aver maturato tre anni di servizio, poi 2 punti ogni anno sino al quinto anno e 3 punti ogni anno a partire dal sesto anno. Affinché il punteggio sia attribuito, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto, la classe di concorso e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità.
È importante ricordare che, in fase di pubblicazione degli esiti e dinanzi a imprevisti errori, è possibile avanzare un reclamo per ottenere la necessaria rettifica sulla disposizione dei bollettini ufficiali di mobilità. È possibile attivare la procedura entro massimo quindici giorni dalla pubblicazione degli atti. La richiesta, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale.
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