GPS: venti giorni per le istanze
Sono finalmente riaperte, dal 12 al 31 maggio, le GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze che verranno assegnate per il biennio 2022-2024. Il calendario di appena venti giorni – i sindacati ne chiedevano trenta – interesserà circa 400mila precari che, ancora una volta, stanno facendo i conti con i soliti ritardi e slittamenti a cui, purtroppo, anche in prospettiva futura rischiano di abituarsi.
L’avvio della presentazione delle istanze, previsto nella prima decade del mese di maggio, ha subito alcune modifiche rispetto alle anticipazioni. Innanzitutto, sebbene l’impianto base corrisponda a quello di due anni fa, stavolta verranno valutati il servizio su sostegno e l’iscrizione con riserva per chi conseguirà il TFA per la specializzazione su sostegno agli studenti con disabilità. I titoli dovranno essere conseguiti entro il 20 luglio 2022 come già indicato nella bozza dell’ordinanza ministeriale.
Gli aspiranti potranno presentare domanda di inserimento, aggiornamento o trasferimento in una sola provincia, per una o più GPS e per le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia correlate oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza presentare istanza, tranne che per i titoli soggetti a scadenza.
Novità è la possibilità di accedere con riserva in caso di abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine di presentazione delle domande, da confermare con ulteriore istanza entro il prossimo 20 luglio. Inoltre è data la possibilità di dichiarare servizi il cui termine vada oltre il termine di presentazione delle istanze. Questa possibilità dà anche modo di iscriversi con riserva nelle GPS di seconda fascia di sostegno nel caso in cui detto servizio rappresenti la terza annualità di almeno 180 giorni di servizio sul sostegno.
Coloro che si inseriscono per la prima volta dichiarano i titoli posseduti entro la data di scadenza delle domande. Coloro che si inseriscono dichiarano i titoli già posseduti ma non ancora segnalati, conseguiti dopo il 6 agosto 2020 (data ultima di presentazione delle domande per il biennio 2020/22) ed entro il termine ultimo di presentazione delle domande.
Scuola secondaria di I e II grado
Possono iscriversi
- in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione;
- in seconda fascia;
- laurea + 24 CFUin discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017 oppure
- abilitazione specifica su altra classe di concorsoo per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017) oppure
- precedente inserimentonella specifica classe di concorso nelle GPS 2020 (quindi senza i 24 CFU)
ITP
Prima fascia
- abilitazione specifica per la classe di concorso
Seconda fascia
- precedente inserimentonelle GPS 2020 per la specifica classe di concorso oppure
- diploma che permette l’accesso a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm 259/2017 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017 oppure
- abilitazione per altra classe di concorsoo altro grado di istruzione (titolo previsto dal dm 59/2017).
Sostegno
Le GPS per i posti di sostegno si distinguono in prima e seconda fascia.
Prima fascia
- comprende docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado (quindi ci sono graduatorie di sostegno infanzia, sostegno primaria, sostegno secondaria I grado, sostegno secondaria II grado).
Seconda fascia
- docenti privi del relativo titolo di specializzazione che abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell’abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia. È valido anche l’anno in corso 2021/22.
Ribadiamo che i docenti già inseriti nelle GPS del 2020 non hanno bisogno dei 24 CFU.
Se l’aspirante era inserito nelle graduatorie del 2017 ma non ha presentato domanda per il 2020, nel 2022 ha bisogno dei 24 CFU perché figura come primo inserimento.
Possono accedere con riserva:
- coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 20 luglio 2022. In questo caso gli aspiranti vengono inseriti nella prima fascia delle GPS e nelle graduatorie di istituto di seconda fascia correlate;
- coloro che hanno conseguito il titolo all’estero e hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento dello stesso laddove, entro il termine di presentazione dell’istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento. In questo caso, si viene inseriti o nella prima fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia (in caso di conseguimento all’estero del titolo di abilitazione/specializzazione) oppure nella seconda fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia (in caso di conseguimento all’estero del titolo di studio d’accesso).
Coloro che verranno inseriti con riserva non potranno essere individuati per l’attribuzione delle supplenze delle graduatorie in cui sono inseriti con riserva sino al suo scioglimento. Gli stessi sono inseriti, invece, a pieno titolo nella fascia spettante, sulla base dei titoli posseduti e riconosciuti dal Ministero, entro la scadenza della presentazione dell’istanze con conseguente possibilità di contratti di supplenza.
Le istanze, ovviamente, si presenteranno online ed equivalgono a vere e proprie autodichiarazioni.
Nella compilazione della domanda, infatti, si indica:
- il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative indicate nell’ordinanza ministeriale;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
- le eventuali condanne penali riportate (anche dinanzi ad amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e/o all’estero (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura);
- l’indirizzo, comprensivo del CAP, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui si intende di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati di cui sopra;
- i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate all’ordinanza ministeriale;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- l’eventuale iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza dell’istanza, indicano la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
- i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, con l’esatta precisazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Soltanto alcuni titoli posseduti vanno presentati e/o certificati e sono:
- i titoli di studio conseguiti all’estero;
- la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- i servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
In merito al servizio relativo all’a.s. 2021/22, invece, è possibile dichiarare non solo quello svolto sino al termine di presentazione delle istanze, ma anche quello ancora non svolto ma coperto da contratto (ovviamente nel caso al 30 giugno o al 31 agosto, ovvero con una data successiva al termine ultimo di presentazione delle domande). In questo modo si dà la possibilità di ottenere la valutazione dell’intera annualità 2021/22. Lo svolgimento del servizio sarà poi confermato con apposita domanda: in caso di mancata conferma, la valutazione è ricondotta alla data di presentazione dell’istanza.
Lo ricordiamo: le GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze, vengono utilizzate, in subordine alle GAE (graduatorie a esaurimento), per l’attribuzione delle supplenze annuali (al 31/08) e di quelle sino al termine delle attività didattiche (al 30/06).
Per l’a.s. 2022/23, il Decreto Milleproroghe ha previsto che le graduatorie GPS di prima fascia sostegno potranno essere utilizzate per le immissioni in ruolo su posti di sostegno, qualora dovessero esserci ancora posti liberi – in quella provincia – dopo le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e concorsi.
Alla presentazione della domanda per il primo inserimento o per il rinnovo, vanno selezionati anche gli istituti nelle cui graduatorie si intende comparire, per un totale di massimo venti scuole per ogni classe di concorso o posto di insegnamento.
Come sappiamo, le graduatorie di istituto sono utilizzate dai dirigenti scolastici al fine di attribuire eventuali supplenze residue al 31 agosto/30 giugno, nonché per tutte le supplenze temporanee. Queste graduatorie si suddividono in tre fasce:
- prima fascia per i docenti GAE;
- seconda fascia in cui vanno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS;
- terza fascia, in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS.
Coloro che si inseriscono nelle GPS possono scegliere soltanto una provincia.
L’articolo 6 dell’ordinanza ministeriale specifica quali siano i requisiti generali di ammissione e quali le condizioni ostative.
Requisiti generali
- cittadinanza italiana,
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
Condizioni ostative
Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
- coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
- coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.