DPCM e corsi di formazione (per pochi)
Dopo un’attesa lunga più di un anno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che disciplina il percorso di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un decreto che ha suscitato sin da subito – e a giusta ragione – diversi malcontenti.
Il nuovo sistema definisce, infatti, le modalità di formazione iniziale, abilitazione e accesso all’insegnamento nella scuola secondaria così ripartite:
– un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (per almeno 60 crediti formativi) con annessa prova finale;
– un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale;
– un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva.
Il DPCM parla dunque di:
– corsi abilitanti da 60 CFU destinati a coloro che intendono insegnare una materia specifica nella scuola secondaria, con riserva i posti per docenti con esperienza o per quanti hanno sostenuto talune prove concorsuali. Nei corsi sono previsti anche 10 CFU/CFA di area pedagogica tirocinio diretto e indiretto.
– Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado o classe di concorso o specializzati in sostegno al fine di acquisire competenze aggiuntive nella loro disciplina di riferimento.
– Percorsi formativi transitori da 30 CFU destinato ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis.
– Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neolaureati o chi non ha acquisito 24 CFU dedicati ai laureati recenti o a coloro che non hanno soddisfatto i requisiti dei CFU entro ottobre 2022.
– Percorsi formativi post concorso da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che non sono ancora abilitati.
È previsto, inoltre:
– un sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
Tutti i percorsi si concluderanno con un esame finale, vale a dire una prova scritta e una lezione simulata, il cui superamento garantirà agli aspiranti il conseguimento della formazione professionalizzante.
I percorsi formativi saranno, anche, oggetto di valutazione periodica ex post da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa, terrà conto del tasso di successo dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.
Come abbiamo letto, è prevista una fase transitoria secondo cui, fino al 31 dicembre 2024, potranno partecipare ai concorsi per la secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico-pratico, i docenti in possesso di:
– titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante
oppure
– titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Per gli ITP, invece, il titolo di studio è il diploma, mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari).
Il DPCM indica, dunque, che:
– l’offerta formativa di 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, deve concludersi entro il 28 febbraio 2024;
– i percorsi di 60 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, devono concludersi entro il 31 maggio 2024.
Aggiunge infine – e qui scatta la polemica – i costi che spetteranno ai partecipanti:
– 2.500 euro di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di 60 CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso.
– 2.000 euro di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, dei vincitori del concorso di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo nonché di coloro che abbiano conseguito 24 CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.
– 150 euro a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale.
I costi massimi sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito.
Il punto è: chi non ha la possibilità di sostenere questi costi cosa può fare? Niente. Possibile che per lavorare bisogna pagare? Qual è il modello di scuola che si intende perseguire? Gli interrogativi restano sempre gli stessi: un’istruzione di pochi, per pochi, a pochi.
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