ATA 24 mesi: al via le domande

ataAl via da giovedì 27 aprile a giovedì 18 maggio le domande per il concorso per titoli ATA 24 mesi. Entro il 26 aprile, dunque, sul sito InPa e sui siti degli Uffici Scolastici Regionali verranno pubblicati i bandi e tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento annuale delle graduatorie del personale ATA di prima fascia.

Come sappiamo, con questa dicitura facciamo riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario presente in ogni istituto scolastico al fine di garantire il miglior funzionamento dello stesso.

Le domande possono essere presentate su Polis Istanze Online seguendo il seguente processo: www.miur.gov.it -> sezione Argomenti e Servizi o, in alternativa, sezione Servizi -> Servizi online -> lettera I -> Istanze online. Si accede tramite SPID, valido per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e l’abilitazione specifica al servizio Istanze Online. Per ottenere l’abilitazione, l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione Istruzioni per l’accesso al servizio.

Requisito imprescindibile è l’aver svolto 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, nella scuola statale, anche non continuativi. Il servizio prestato nella scuola paritaria non fa cumulo, ma viene comunque valutato. Non rientra nel calcolo, invece, il servizio prestato dopo la scadenza della presentazione della domanda.

I requisiti richiesti sono:

  • essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
  • coloro che, eventualmente, non sono in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perdono la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale se inseriti nella graduatoria provinciale a esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
  • il personale che non si trovi nelle condizioni precedenti conserva la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale se inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Gli aspiranti devono possedere anche:

  • un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre;
  • il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (DPR 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale ATA statale (DPR 588/85).

Infine:

  • si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA;
  • il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
  • il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico e assistente amministrativo nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a servizio prestato in altre Amministrazioni.

I titoli di studio richiesti sono:

Assistente Amministrativo: diploma di maturità.

Assistente Tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di

  • operatore agrituristico;
  • operatore agro industriale;
  • operatore agro ambientale.

Collaboratore Scolastico:

  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
  • diploma di maestro d’arte;
  • diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
  • qualsiasi diploma di maturità;
  • attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Il servizio svolto viene così valutato:

0,50 punti per ogni mese di servizio prestato nella scuola statale per lo stesso profilo professionale per cui si concorre;

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d’istruzione primaria, secondaria e artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere (0,15 punti per i profili professionali guardarobiere e collaboratore scolastico, addetto aziende agrarie).

0,05 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni per servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (vale anche il servizio civile volontario).

Punteggio è ridotto alla metà se prestato in scuola paritaria.

Il servizio svolto nel 2019/20 e 2020/21 si valuta come DSGA ff. Il servizio civile volontario si valuta, invece, con 0,05 punti per ogni mese. Stesso punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego.

Dopo la presentazione della domanda, gli aspiranti potranno scegliere 30 scuole, sempre online, tramite l’allegato G. Questa scelta permette di ottenere le supplenze anche da graduatorie di istituto.

I termini del concorso sono contenuti nella circolare ministeriale n.26532 del 5 aprile 2023, contenente anche alcune novità, tra cui quella in merito alla nuova normativa sulla Legge 104 e l’abolizione del referente unico. I bandi regionali dovranno recepire tali novità.

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