Mobilità: come, dove e quando presentare le domande
Aveva fatto tremare, nei giorni scorsi, la notizia – circolata ovunque in rete – di un possibile blocco della mobilità. Il silenzio di viale Trastevere e le prime reazioni dei sindacati avevano fatto il resto. Dopo tanta attesa, però, qualcosa si è mosso. È finalmente possibile, infatti, presentare la propria domanda di mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggio di ruolo/cattedra), di comunicazione dei posti e delle domande al SIDI e di pubblicazione dei movimenti.
La domanda va presentata tramite Istanze Online cui accedere con le credenziali del portale ministeriale o SPID. Il calendario è il seguente:
- per il personale docente dal 29 marzo al 13 aprile. Entro il 19 maggio saranno conclusi gli adempimenti di ufficio. La pubblicazione avverrà entro il 6 giugno;
- per il personale educativo dal 15 aprile al 5 maggio. Le operazioni si concluderanno il 19 maggio. La pubblicazione è prevista per l’8 giugno;
- per il personale ATA dal 29 marzo al 15 aprile. La pubblicazione è prevista l’11 giugno;
- per i docenti di religione cattolica dal 31 marzo al 26 aprile con pubblicazione il 14 giugno.
I punteggi sono calcolati in base all’anzianità di servizio, alle esigenze familiari (per i trasferimenti) e ai titoli generali. A tal proposito, si rimanda alla Tabella A (Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo) e alla Tabella B (Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo) dell’Allegato 2 del CCNI sulla mobilità 2019/2022, che qui riassumiamo:
Anzianità di servizio
- 6 punti per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza;
- 6 punti nella mobilità a domanda (3 punti nella mobilità d’ufficio) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di servizio in altro ruolo e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (in entrambi i casi, se prestato in scuole situate nelle piccole isole, il punteggio si raddoppia; allo stesso modo, si raddoppia il servizio prestato su sostegno con il prescritto titolo per i titolari su posto di sostegno);
- 6 punti per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto/classe di concorso. 2 punti per ogni ulteriore anno entro il quinquennio, 3 punti per ogni ulteriore anno oltre il quinquennio;
- punteggio aggiuntivo, una tantum, di 10 punti a coloro che, per un triennio, nel periodo compreso tra l’a.s. 2000/01 e l’a.s. 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale o che l’abbiano revocata nei termini previsti.
Scuola primaria
- per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come specialista per l’insegnamento della lingua straniera dall’a.s. 92/93 all’a.s. 97/98 rispettivamente: 0.5 punti se il servizio è stato prestato nel plesso di titolarità, 1 punto se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità;
- 5 punti per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, dall’a.s 92/93 all’a.s. 97/98, come docente specializzato per l’insegnamento della lingua straniera;
- 3 punti per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, dall’a.s 92/93 all’a.s. 97/98, come docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera.
Per coloro che ne abbiano i requisiti, è possibile valutare anche la continuità. Con punteggio di continuità si intende il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e la stessa tipologia di posto. Per la graduatoria interna di istituto è sufficiente un solo anno; per il trasferimento, invece, è necessario il triennio. La valutazione, comunque – si legge nella Tabella A1 – varia a seconda che si valuti il quinquennio o oltre. Nel primo caso, infatti, si parla di 2 punti per ogni anno; nel secondo, di 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Come ampiamente previsto, nell’ordinanza di mobilità persiste l’ingiusto vincolo quinquennale, già terreno di scontro quando alla guida del Ministero ora di Patrizio Bianchi vi era Lucia Azzolina. Una misura che i sindacati definiscono vessatoria per chi la subisce e infruttuosa ai fini del funzionamento della scuola. Per tutti gli altri, per coloro che non hanno alcun vincolo, è possibile – previo possesso dei requisiti richiesti – presentare domanda, anche contemporaneamente, per:
- trasferimento sul tipo di posto di titolarità o su altro tipo posto per il quale si è in possesso del relativo titolo d’accesso;
- trasferimento da sostegno a posto comune soltanto se l’interessato ha superato il vincolo quinquennale previsto per tale tipologia di posto;
- passaggio di cattedra nella scuola secondaria di primo grado per i titolari in tale grado di istruzione (si presentano tante domande quanti sono i passaggi richiesti);
- passaggio di cattedra nella scuola secondaria di secondo grado per i titolari in tale grado di istruzione (si presentano tante domande quanti sono i passaggi richiesti);
- passaggio di ruolo che può essere chiesto per un solo ruolo, ossia grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I o di II grado). All’interno dell’unico ruolo richiesto è possibile chiedere (nella secondaria) tanti passaggi quante sono le abilitazioni possedute per le classi di concorso del medesimo grado di istruzione (si presentano tante domande quanti sono i passaggi richiesti).
In ciascuna domanda è possibile esprimere un massimo di 15 preferenze provinciali e/o interprovinciali, il cui ordine andrà a determinare quello in cui le stesse saranno valutate. Per coloro che richiederanno sia trasferimento provinciale che interprovinciale e che intendono ottenere il trasferimento fuori provincia e solo in subordine in provincia, è necessario indicare prima le preferenze della provincia in cui vogliono trasferirsi e successivamente quelle per la provincia in cui sono titolari.
L’aspirante che chiede sia sostegno che posto comune, invece, dovrà indicare a quale tipologia di posto intende dare la priorità, numerando le specifiche caselle nel modulo di domanda. Chi punta solo al sostegno o solo al posto comune, in cambio, dovrà numerare solo la casella relativa, lasciando in bianco l’altra.
In caso di preferenza analitica, le tipologie di posto richieste verranno progressivamente valutate secondo l’ordine espresso dal docente per ogni scuola. In caso di preferenza sintetica, invece, viene esaminata la prima tipologia di posto indicata come prioritaria, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza espressa. Successivamente, con le stesse modalità, viene esaminata l’altra tipologia di posto richiesta.
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