Organico COVID: è possibile lasciare la supplenza?
Al fine di consentire il ripristino delle lezioni nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza COVID, l’articolo 231 bis della legge 17 luglio 2020, n.77 ha previsto la possibilità di attivare, per l’anno scolastico 2020/2021, ulteriori incarichi provvisori di personale docente e amministrativo, nonché tecnico e ausiliario (ATA).
Le nomine, predisposte dai dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali (USR), sono a tempo determinato e vanno dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle stesse, ma non sono disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea, trattandosi di organico aggiuntivo a quello ordinario. In caso di sospensione dell’attività in presenza, inoltre, i contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto a indennizzo alcuno. Una mossa che ha scatenato non poche polemiche. Resta comunque valida la possibilità di usufruire dell’indennità mensile di disoccupazione, la cosiddetta NaSPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), se in possesso dei requisiti necessari. Al contrario, in caso di nuovo ripristino dell’attività in aula, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, per motivi di continuità didattica e di economicità dell’azione amministrativa.
In attuazione della legge è stata emessa l’ordinanza ministeriale 5 agosto 2020 n.83 che, per l’appunto, disciplina le misure di sicurezza per la ripresa delle lezioni in presenza e prevede quello che d’ora in avanti chiameremo organico COVID, in una scala prioritaria che al primo posto vede la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, con particolare attenzione alla primaria. Le risorse stanziate al fine di ottemperare alle necessità delle singole istituzioni scolastiche sono così ripartite:
- 50% sulla base del numero degli alunni registrati sul sistema informativo del Ministero, come comunicati dalla competente Direzione generale;
- 50% proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli USR.
Il conferimento di suddette supplenze – trattate come supplenze temporanee – avviene in questo modo
- personale docente: si utilizzano le graduatorie di istituto;
- personale ATA: si procede ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n.430 (Regolamento Supplenze ATA). Non oltre il termine delle lezioni e secondo graduatoria d’istituto.
Per le eventuali sostituzioni, come da O.M. 83/2020, si procede nei limiti della normativa in vigore. Resta quindi prioritario il ricorso al personale in servizio presso la stessa istituzione scolastica e in possesso di titolo di studio o abilitazione idonei. Laddove impossibilitati, si procede alla sostituzione del personale assunto sin dal primo giorno di assenza ma in via del tutto eccezionale.
L’O.M. 60/2020 stabilisce, inoltre, che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto – come, appunto, nel caso dell’organico COVID – può lasciare l’incarico per accettare una nuova supplenza (annuale o fino al termine delle attività didattiche) ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Non mancano, però, dubbi e criticità: la circolare annuale per le supplenze 2020/2021, infatti, non prevede tale possibilità per l’organico COVID che, quindi, rischia di vedersi incaricato come sostituto d’emergenza senza alcuna garanzia per ciò che concerne la possibile nomina di supplenza per il normale scorrimento delle graduatorie.
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