Lavoratori fragili: chi sono e cosa fare per il riconoscimento
Si chiamano lavoratori fragili e di loro, nonostante ce ne fosse urgenza, in questi mesi di preparazione al nuovo anno scolastico si è parlato poco. Le direttive interministeriali in merito, infatti, sono arrivate soltanto lo scorso 4 settembre, dunque ad appena dieci giorni dal rientro in aula degli studenti e a istituti già operativi.
Il documento, reso noto dal Ministero dell’Istruzione e redatto dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rifà al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e fornisce indicazioni di carattere generale in merito al rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità di contagio. Ovviamente, non senza definire il concetto di fragilità che, sottolinea, va individuato rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
La condizione di fragilità, infatti, è da intendersi come temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. A tal proposito, al di là di quanto si è vociferato nei mesi precedenti, la sola età non costituisce, in esclusiva, un parametro sufficiente a rientrare in suddetta categoria di lavoratori per la quale, invece, è importante la presenza della comorbilità, vale a dire la compresenza di diagnosi pregresse che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Al fine di attestare il proprio stato di salute, il lavoratore può richiedere al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita medica. Il datore di lavoro attiva così la prassi della sorveglianza sanitaria presso il medico competente o tre enti alternativi:
- INAIL (che ha istituito una procedura specifica);
- Aziende Sanitarie Locali;
- dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Una volta concordate le procedure per l’effettuazione dei controlli necessari, anche mettendo a disposizione i locali dell’istituto scolastico, se garantite giuste areazione e igiene – in caso contrario, viene comunicata diversa sede –, il dirigente scolastico fornisce una dettagliata descrizione delle mansioni svolte dal suo dipendente, della postazione e dell’ambiente in cui presta servizio e le informazioni relative alle misure di prevenzione adottate in contrasto al coronavirus. In sede di ispezione, invece, tocca al lavoratore fornire la documentazione relativa alle pregresse patologie a lui diagnosticate. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
Effettuate le dovute indagini, tre sono i possibili esiti
- idoneità: in questo caso, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza;
- idoneità con prescrizioni: il medico competente indica al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela. È poi compito del dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa, adempiendo a ogni tipo di indicazione suggerita. Qualora il giudizio non rechi chiaramente gli elementi che consentono di applicare le prescrizioni o le stesse risultino incompatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il dirigente deve richiederne una revisione, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del soggetto;
- inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio: può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.
In caso di inidoneità relativa alla specifica mansione per ciò che concerne il personale docente, il documento rimanda quindi al CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) e, nello specifico, all’articolo 2 comma 4: il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione [..]. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.
Al lavoratore che ne fa richiesta, dunque, possono essere assegnati compiti diversi dai propri, prioritariamente nel settore scuola, tenendo conto della sua preparazione e dell’esperienza maturata. Il datore di lavoro informerà quindi l’Ufficio Scolastico Regionale, comunicando se esistano o meno i presupposti per l’utilizzazione del personale all’interno dell’istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore, nonché le funzioni che possono essergli affidate nel rispetto della certificazione medica. L’USR, prendendo atto della domanda, provvede a riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali.
A tal proposito, a titolo esemplificativo, la circolare interministeriale suggerisce alcune possibili attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola: servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto. Ove necessario, le mansioni di cui sopra potranno essere svolte da remoto, in modalità smart working.
In caso di più richieste all’interno dello stesso istituto – ma solo su base volontaria – si potrà svolgere attività anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, presso gli Uffici degli Ambiti territoriali, presso le sedi degli USR, o presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.
Di norma, l’utilizzazione avviene nell’ambito della provincia del lavoratore o in altra provincia nel caso in cui il richiedente ne faccia esplicitamente domanda. Se, invece, l’interessato non può accedere a mansioni adeguate al proprio profilo professionale, il dirigente scolastico deve segnalare tale impossibilità affinché l’amministrazione di riferimento provveda a sua volta all’individuazione delle soluzioni più idonee.
In caso di mancata presentazione della domanda volontaria ai fini dell’utilizzazione, per tutto il periodo di vigenza dell’inidoneità temporanea, il lavoratore dovrà fruire dell’assenza per malattia. Per quanto riguarda il posto resosi vacante a causa della sua assenza, invece, esso sarà coperto secondo le disposizioni vigenti sulle supplenze.
Il personale dichiarato temporaneamente inidoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. In questo caso, infatti, l’esito della visita esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento. Per coloro che si ritrovano a svolgere altri compiti o sono temporaneamente inidonei allo svolgimento di qualsiasi attività, inoltre, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.
Infine, per ciò che concerne il personale a tempo determinato, non risulterà possibile rifarsi alla materia disciplinata dal CCNI. L’interessato, infatti, usufruirà del periodo di malattia e, in caso di inidoneità a svolgere talune delle mansioni legate al suo profilo professionale, il dirigente disporrà la presa di servizio tenendo conto delle indicazioni sanitarie prescritte.
Al momento non è ancora possibile stabilire in quanti richiederanno l’attivazione di sorveglianza sanitaria. I numeri sono come sempre ballerini e, di pagina in pagina, cambiano a seconda del tipo di informazione che si vuol fare: docenti sfaticati o istituzioni incapaci. La speranza è che queste nuove misure, una volta messe in pratica, rispondano veramente alle necessità di insegnanti e personale tutto ai quali va garantita oltre che la massima tutela, anche la giusta assistenza affinché fragile non significhi inutile.
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