Call veloce: cinque giorni per presentare istanza
Mentre ancora si discute delle modalità di rientro in classe previsto per il prossimo 14 settembre, inizia a definirsi la scuola che sarà. A tal proposito, da oggi 28 agosto a martedì 1 settembre (compreso) è possibile presentare la propria istanza per la call veloce, vale a dire un’ulteriore opportunità offerta ai precari per aspirare a una docenza indeterminata. Come da decreto ministeriale 25/2020, infatti, su base del tutto volontaria, gli insegnanti potranno spostarsi in un’altra regione o provincia per ottenere più rapidamente la cattedra andando a occupare posti che altrimenti resterebbero vacanti e, quindi, destinati a supplenza.
Come nel caso delle domande finalizzate ai concorsi ordinari e straordinari, anche queste andranno presentate in via telematica su Istanze Online, la sezione del Ministero dell’Istruzione già presa d’assalto – e messa a dura prova – nelle ultime settimane. Le domande presentate con modalità differenti, invece, non saranno prese in considerazione.
Per avanzare la propria candidatura, ciascun aspirante dovrà:
- scegliere la regione di partecipazione;
- indicare la provincia o le province di destinazione esclusivamente della regione selezionata;
- indicare, nel caso di più province, l’ordine di preferenza delle stesse e, per ciascuna provincia, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali concorre;
- indicare, nel caso di un’unica provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali partecipa.
Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021 sono, infatti, così organizzate:
- 50% da graduatorie a esaurimento (GAE) e 50% da concorsi(esaurite le graduatorie dei concorsi docenti 2016, si è passati per l’80% al concorso straordinario 2018 e al 20% al concorso ordinario e straordinario banditi ad aprile);
- chiamata veloce.
In tal senso, le operazioni annuali si sono concluse, come previsto dal cronoprogramma ministeriale, il 27 agosto appena trascorso. Gli Uffici Scolastici Regionali, dunque, hanno provveduto a comunicare i posti ancora disponibili mediante la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali e l’inserimento sulla piattaforma al fine di garantire agli aventi diritto di presentare la domanda.
Entro il 2 settembre, invece, dagli stessi USR verranno pubblicati gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi suddivisi per ciascuna delle procedure. Questi disporranno inoltre, entro il giorno 7 dello stesso mese, le assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’a.s. di riferimento di quanti risultano in posizione utile, ma economica a partire dalla data di effettiva presa di servizio. Nel caso in cui sussistano procedure concorsuali iniziate, ma non concluse, gli uffici accantoneranno e renderanno indisponibili i posti messi a concorso per l’anno di riferimento.
Una volta terminate queste operazioni, si avvieranno rapidamente quelle di assegnazione delle supplenze da GAE e GPS, da ultimare entro e non oltre il 14 settembre, al momento data di inizio delle lezioni, nonostante alcune regioni – come la Campania – stiano chiedendo a gran voce di postdatare la riapertura degli istituti scolastici. Una richiesta che, stando alla curva dei contagi da COVID-19 e alle difficoltà che persistono nell’organizzazione delle lezioni nel pieno della sicurezza del personale e degli studenti, non sembra oggi tanto campata in aria, soprattutto nelle aree più potenzialmente a rischio e già problematiche come, appunto, la terra del Governatore De Luca.
Alla call veloce possono aspirare coloro che sono già inseriti nelle GaE e nelle GM 2016/2018, vale a dire le graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato in una regione che non sia quella di pertinenza della stessa graduatoria. In particolare:
- gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di una determinata regione potranno presentare domanda di partecipazione per una o più province di un’unica altra regione;
- i soggetti in GaE, invece, potranno concorrere per i posti disponibili in altre province della stessa regione nella quale risultano collocati;
- anche coloro che sono già presenti in due province e inseriti nella I fascia delle GaE possono optare comunque per una sola regione.
Sono esclusi dalla procedura:
- i docenti già di ruolo ovvero i soggetti nominati nelle operazioni ordinarie di immissione in ruolo o che abbiano rinunciato alla nomina;
- i docenti assunti a tempo indeterminato nello stesso anno di riferimento della procedura;
- i docenti assunti in ruolo con riserva.
Come si accennava, per l’a.s. 2020/2021, le immissioni in ruolo sono da suddividersi tra graduatorie e concorsi con l’opportunità, tramite call veloce, di accedere a un’offerta lavorativa altrimenti preclusa. Nello specifico, le assunzioni a tempo indeterminato in questione riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione 50 e 50 tra le graduatorie concorsuali a cui viene eventualmente attribuito il posto dispari e le GaE.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
– graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami (nell’ordine temporale dei relativi bandi);
– graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami (nell’ordine temporale dei relativi bandi);
– graduatorie di concorsi riservati non selettivi (nell’ordine temporale dei relativi bandi).
Ciò significa che, con riferimento al meccanismo della chiamata veloce, i vincitori di un concorso ordinario (vale a dire un concorso pubblico selettivo per titoli ed esami, come il concorso ordinario 2016) avranno priorità rispetto a coloro che sono presenti nelle GM di un concorso straordinario 2018. Inoltre, nel caso in cui gli elenchi non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa. L’immissione in ruolo comporta, inoltre, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato, a eccezione degli elenchi dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nei quali è inserito l’aspirante.
In caso di rinuncia del posto individuato, con conseguente rifiuto della proposta in ruolo e nonostante l’inoltro della domanda
- l’aspirante docente decade dalle altre procedure di chiamata previste dal decreto;
- la posizione nella/nelle graduatoria/e di provenienza rimane la stessa, senza subire alcuna variazione;
- si procede allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.
Al termine della procedura, gli elenchi dei pretendenti perdono efficacia. Ciò significa che la loro validità si esaurirà una volta individuati i docenti destinatari della proposta di nomina. Per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico successivo, infatti, in caso di posti ancora disponibili, si darà lungo a una nuova chiamata e a una nuova graduatoria.
Quello della call veloce è un meccanismo fortemente sostenuto dal Ministro Azzolina, votato in Parlamento lo scorso dicembre. Una novità assoluta che – sostiene la titolare del MIUR – mira a rendere più efficiente il sistema di copertura delle cattedre. Una soluzione che, tuttavia, non convince i sindacati soprattutto nell’ottica del vincolo quinquennale valido anche per i docenti assunti con questa modalità che potrebbero percepirlo come un freno nell’avanzamento delle proprie domande.
Dal prossimo 1° settembre, infatti, scatterà il blocco dei cinque anni nella scuola di titolarità (quella in cui si viene assunti) che interesserà tutte le graduatorie e riguarderà domanda di trasferimento ma, anche, assegnazione provvisoria, utilizzazione e supplenza. Soltanto dopo i cinque anni di servizio effettivo nella scuola di titolarità, il docente potrà avanzare una delle istanze di cui sopra.
Il vincolo – non quinquennale, almeno – non riguarderà esclusivamente le seguenti categorie:
- personale docente in esubero o soprannumero. Vale a dire situazioni che non è possibile definire a priori. Quindi, se dichiarato soprannumerario, il docente potrà presentare domanda di mobilità;
- personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali situazioni devono comunque essersi presentate solo successivamente alla data di iscrizione ai concorsi o dell’aggiornamento delle GaE.
È probabile, stando alla prossimità tra le organizzazioni sindacali e i lavoratori, che il vincolo – anche alla luce delle misure restrittive che al momento è difficile escludere con certezza – possa costituire un ostacolo così come la mancata pubblicazione di FAQ specifiche che i sindacati hanno criticato ampiamente. Allo stato attuale, però, una previsione di quel che sarà resta comunque difficile. Soltanto dal 2 settembre, infatti, la situazione potrà apparire più chiara e, forse, aiutare il delinearsi di una scuola più definito a pochissimi giorni dal fondamentale giro di boa. Intanto, a discapito dell’ottimismo di Lucia Azzolina, l’incertezza regna totale.
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