Il principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico: casi di incompatibilità con la professione docente
Il rapporto di lavoro con lo Stato ha carattere esclusivo, ciò significa che all’atto della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato il docente neoassunto non deve essere occupato in alcuna altra attività lavorativa.
Riferimenti normativi D. Lgs 165/01 art. 53, D.P.R. 03/57 art.6, D. Lgs 297/94 art. 508.
Sono incompatibili con l’insegnamento tutte le attività alle dipendenze di privati, nonché l’esercizio di attività commerciali, industriali e professionali che non comportino l’iscrizione ad uno specifico albo.
Il docente individuato per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato può scegliere di mantenere il precedente rapporto di impiego solo richiedendo un part time o, in alternativa, chiedere un periodo di aspettativa non retribuita come previsto dall’art. 18 del CCNL:
ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO E FAMILIARI
In base al comma 1 e 2 dell’art 18 del CCNL comparto scuola, il personale scolastico può richiedere un’aspettativa non retribuita per:
- motivi di studio: per coloro che vogliono proseguire un percorso di studi mantenendo comunque il proprio posto a scuola.
- motivi familiari: per una qualunque situazione che necessiti la presenza della persona, non necessariamente per motivi gravi.
N.B. Per il dottorato di ricerca c’è il congedo straordinario, diverso dall’aspettativa per motivi di studio. La differenza con l’aspettativa per altro lavoro è che può farne richiesta anche chi ha un contratto a tempo determinato
Sono pienamente compatibili, invece, le seguenti attività:
- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
- l’esercizio, di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (previa autorizzazione del Dirigente Scolastico).
Il docente neo immesso in ruolo può tuttavia sottoscrivere un diverso rapporto di lavoro a tempo determinato con la scuola pubblica come previsto dall’articolo 36 del CCNL (purché in diverso grado o classe di concorso).
Qualora il docente neoassunto volesse interrompere il precedente rapporto di lavoro dovrà osservare dei passaggi obbligati per non incorrere in sanzioni, come previsto dal Jobs act:
- il dipendente dimissionario invia la comunicazione della propria volontà di recedere dal contratto in un momento diverso e antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto col Ministero (periodo di preavviso), così che il calcolo della data del termine del rapporto di lavoro comincia nel momento di decorrenza più prossimo.
- per rassegnare le dimissioni l’insegnante deve riempire un modulo – reperibile online. Le regole imposte dal Jobs Act prevedono due opzioni diverse:
- l’invio del modulo tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso serve il pin INPS Dispositivo. Accedendo al modulo tramite pin si può recuperare le informazioni sul proprio contratto di lavoro e inserire i dati di dimissioni.
- rivolgersi a un qualunque soggetto abilitato (consulente del lavoro, sindacato, patronato, ispettorato del lavoro) dandogli il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
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