ENNESIMO CONTRORICORSO PRESENTATO DA UN DOCENTE AFAM ABILITATO PAS RESPINTO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO, IN PRESENZA DELLA DIFESA DEL M.I.U.R./U.S.R.

Con ricorso ex art 414 cpc e 669 octies, sesto comma cpc, una diplomata A.F.A.M., in possesso dell’abilitazione all’insegnamento a seguito della frequenza di percorso abilitante speciale (iscritta nelle graduatoria di istituto, in seconda fascia), richiedeva, al Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, Giudice dott.ssa M. Lucantonio, di accertare e dichiarare l’assenza del diritto dei convenuti, docenti AFAM assistiti dallo studio SANTONICOLA, ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e per l’effetto disporsi un ordine di revoca del precedente provvedimento di inserimento in seconda fascia, del quale avevano beneficiato, nello specifico, sei insegnanti, in ragione del solo possesso del diploma AFAM vecchio ordinamento congiunto a diploma di istruzione superiore.

Il legale SANTONICOLA è intervenuto a difesa dei suoi assistiti all’udienza del 28.03.2018 (Tribunale di Napoli 2 Sezione Lavoro) rappresentando al Giudicante come il ricorrente, ritenutosi presunto controinteressato all’esito del giudizio cautelare, non avendo rivestito la qualifica di litisconsorte necessario e, di conseguenza, la qualifica di parte in senso formale (cioè almeno contumace, tanto presupponeva, comunque, l’assunzione della qualità di parte) non rientrava tra i soggetti che potevano proporre ricorso in quella sede processuale.

Nel corso di tale giudizio si costituiva tardivamente l’amministrazione convenuta, a difesa del M.I.U.R. e diramazioni periferiche, sostenendo le ragioni della parte ricorrente.

All’esito dell’udienza, gli argomenti dello studio SANTONICOLA sono stati pienamente condivisi dal Magistrato Lucantonio, per il quale (si riporta un estratto della sentenza) “Non vantando quindi la ricorrente un interesse diretto a contraddire, ma un semplice interesse di fatto (non meritevole di apprezzamento giuridico ai fini del litisconsorzio) ad avere meno competitori, in riferimento alla possibile stipula di contratti da supplenza, nel breve periodo che la separa dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, l’istanza non merita accoglimento. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda.”

Ricordiamo come la stessa ricorrente, si era vista dichiarare inammissibile, dalla Corte di Appello di Napoli in sede cautelare, all’udienza del 17 gennaio 2018, altro (contro)ricorso che puntava, essenzialmente, ad annullare la sentenza dichiarativa del valore abilitante dei titoli AFAM posseduti da altri diciannove ricorrenti, patrocinati dallo studio SANTONICOLA e beneficiari della statuizione di accoglimento.

Alle precedenti si aggiungano le vittorie recenti avverso impugnazioni di pronunciamenti simili a quelli di cui sopra, conseguite presso la sezione lavoro del tribunale di Napoli.

Appare doveroso insistere, nel secondo grado di giudizio (Corte di Appello Sez. Lavoro), per puntare a ribaltare quegli esiti, provvisoriamente negativi, maturati in alcuni Fori giudiziari.

Obiettivo unico: far dichiarare abilitati tutti i docenti del comparto A.F.A.M. in possesso di titolo accademico di secondo livello, ante e post riforma, diplomati presso il Conservatorio o l’Accademia di belle arti!

Non può revocarsi in dubbio che il D.M. 131 del 2007 valuti, quale titolo abilitante, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento del diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.), come si è visto, è stato equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

SI RICORDA INFINE CHE, PER UN DOCENTE DEL COMPARTO A.F.A.M., È STATA ACCOLTA DOMANDA CAUTELARE, IN SEDE AMMINISTRATIVA (TAR LATINA), CHE CONSENTIRÀ L’ACCESSO AL CONCORSO A CATTEDRA “SEMPLIFICATO” 2018, SENZA SOSTENERE ALCUNA SELEZIONE (COLLOQUIO ORALE VALUTATIVO, NON SELETTIVO).

 

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