Graduatorie ATA: al via le domande
È arrivato dal Ministero il via libera alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia riservate al personale ATA per il triennio 2021-2024.
Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.50 del 3 marzo 2021, la finestra per presentare le domande resterà aperta dalle 9 del 22 marzo alle 23:59 del 22 aprile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Rifiutata, al momento, la richiesta del CSPI di concedere almeno 45 giorni per l’inoltro delle istanze in quanto avrebbe comportato una sovrapposizione con altre attività relative al personale ATA connesse all’avvio dell’anno scolastico.
Con un’unica domanda, gli aspiranti potranno richiedere l’inserimento, la conferma e/o l’aggiornamento di uno o più profili se in possesso dei requisiti di riferimento. Potranno farlo, però, unicamente in via telematica, attraverso il Servizio Istanze OnLine (alias POLIS) al seguente link: https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/.
Necessarie, al fine di accedere alla piattaforma, le credenziali SPID o, in alternativa, un’utenza valida per la fruizione dei servizi dell’area riservata del MI, con abilitazione all’applicativo POLIS, purché i dati siano stati rilasciati entro il 28 febbraio 2021. In caso contrario, dal 1 marzo è valido soltanto il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico Istanze Online sono rinvenibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
Le candidature presentate in modalità diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.
La domanda deve essere avanzata nell’ambito di un’unica provincia e per un massimo di 30 istituzioni scolastiche, valide per tutti i profili professionali cui l’interessato aspira. A tal proposito, nel limite dei 30 istituti, è importante che il candidato includa l’istituzione scolastica destinataria dell’istanza. Trattandosi di elenchi triennali, l’indicazione delle 30 scuole è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità e che, pertanto, presentano la sola richiesta di conferma o di aggiornamento. In mancanza di indicazione delle stesse, verrà automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta la sola destinataria della domanda.
A tal proposito, per una ricerca rapida è possibile utilizzare l’applicazione messa a disposizione dal MIUR che consente di individuare gli istituti e il codice di ciascuno di essi direttamente dal portale di riferimento: https://grad.pubblica.istruzione.it/vseata/action/promptSelectProvincia.do.
La domanda è indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza. Non possono essere individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto le relative autorità adottano specifici e autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale della scuola.
Nel caso in cui il candidato intenda cambiare provincia, può presentare domanda di depennamento e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di cancellazione va presentata, inoltre, qualora l’aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti, in più elenchi provinciali a esaurimento, nella graduatoria provinciale a esaurimento di collaboratore scolastico e/o per più profili professionali e deve farlo per ciascuno di questi. Ai fini predetti, l’interessato dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l’apposita richiesta e segnalare, altresì, nella nuova domanda di inserimento di aver presentato istanza di depennamento altrove.
La domanda di inserimento riguarda i seguenti profili, muniti dei titoli di riferimento:
- collaboratori scolastici – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni;
- assistenti amministrativi – diploma di maturità;
- assistenti tecnici – diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
- guardarobieri – diploma di qualifica professionale di operatore della moda;
- infermieri – laurea in Scienze Infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere;
- cuochi – diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina
- addetti all’azienda agraria – diploma di qualifica professionale di: a) operatore agrituristico; b) operatore agro-industriale; c) operatore agro-ambientale.
Ogni titolo – è bene ricordarlo – deve essere stato conseguito entro il termine ultimo per avanzare la propria candidatura. Ne deriva che gli studenti dell’ultimo anno delle superiori o gli aspiranti che conseguiranno il titolo in qualità di candidati esterni, svolgendo l’esame a giugno, non potranno richiedere l’inserimento in graduatoria. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano già conseguito l’inserimento in graduatoria.
Gli elenchi avranno validità triennale, entreranno in vigore dal 1 settembre 2021 e non prevedono inserimenti con riserva tranne in un caso, come indicato all’art.2 comma 12 del decreto: I titoli di conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.
Per partecipare al concorso è sufficiente essere in possesso dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero: i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1 settembre 2021;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
- per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274. 2.
Oltre ai requisiti generali, gli aspiranti devono essere in possesso anche del titolo di studio richiesto per ciascun profilo professionale. Hanno diritto, poi, anche i candidati in possesso di che hanno già:
- iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti;
- iscrizione nelle graduatorie provinciali a esaurimento;
- iscrizione nelle graduatorie di istituto del precedente decennio;
- almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, nei posti corrispondenti al profilo; professionale richiesto con assunzione a tempo determinato, prestati prima del 25 luglio 2008.
Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lettera B, del decreto, ovvero il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Non possono partecipare alla procedura di inserimento:
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313; f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Infine, sono previsti ulteriori titoli culturali valutabili. Per conoscere quali, vi invitiamo a leggere le tabelle previste per Decreto Ministeriale, consultabili al seguente link, a partire da pagina 18: http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210303/decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.pdf.
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